L’ICI è l’imposta comunale sugli immobili. Devono pagare l'ICI i proprietari degli immobili (fabbricati, compresi gli ex rurali, aree fabbricabili e terreni agricoli non ricadenti in aree montane o di collina) anche se non residenti in Italia.
In caso di nuda proprietà devono pagare l'ICI i titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie. La titolarità di tali diritti deve risultare da idoneo titolo giuridico. È diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite e quello spettante al socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa sull'alloggio assegnato.
Il diritto di abitazione non va confuso con il diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, di affitto o di comodato; pertanto in caso di locazione, affitto o comodato l'ICI è dovuta dal proprietario dell'immobile.
La dichiarazione ICI deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in piú Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).
Se l'immobile é situato nel territorio di piú Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.
Se l'immobile é posseduto da piú proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile é rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata. L’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Si applica l’aliquota del 7 per mille.
Per conoscerne la misura, il contribuente puó consultare anche gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove é ubicato l'immobile.
Dal 21 maggio 2008 l’abitazione principale e le sue pertinenze sono esonerate dal pagamento ICI (per stabilire quali e quanti immobili considerare pertinenze è bene consultare il regolamento comunale). Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando gli appositi modelli:
I soggetti interessati devono presentare al Comune ove è ubicato l'immobile un'apposita dichiarazione entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
I bollettini da utilizzare sono inviati dal Comune direttamente al domicilio fiscale del contribuente e sono comunque reperibili, in caso di mancato recapito, presso la sede comunale, gli Uffici Postali e gli Istituti Bancari.
Il versamento del tributo va eseguito negli uffici postali o presso il concessionario della riscossione o nelle banche convenzionate con lo stesso concessionario, purché il Comune non abbia disposto diversamente.
Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell'ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI, perché ad essa provvederá l'ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun Comune dove sono situati gli immobili.
I Comuni possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una comunicazione, per la quale possono essere previsti termini diversi di presentazione.
L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:
E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
Se si posseggono piú immobili nello stesso Comune, basterá un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta. Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.
La somma minima da pagare è di 12,00 euro. Il Comune potrebbe peró aver elevato l'ammontare minimo (informarsi, quindi, negli uffici Comunali).
Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI applicando la sanzione ridotta del 2,50% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 1% annuo (dal 01/01/2010) calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento dell'acconto e/o del saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di un anno, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 3% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 1% annuo, calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli importi cosí determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.
Riferimenti normativi: