Gestione Tosap

INFORMAZIONI

La TOSAP è la tassa dovuta per l'occupazione, di qualsiasi natura, effettuata anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei comuni e nelle strade private sulle quali risulti, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

La tassa è dovuta da chiunque effettua occupazioni, su strade, corsi, piazze e comunque su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune. La tassa è dovuta per le occupazioni del suolo, del sottosuolo e di spazi sovrastanti il suolo.
È dovuta anche per le occupazioni realizzate su aree private sulle quali sia stata costituita una servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni per le quali si applica la tassa sono:

  • permanenti, quando sono effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione e hanno, comunque, durata non inferiore all'anno, anche se non comportano l'esistenza di manufatti;
  • temporanee, quando sono di durata inferiore all'anno

Richiesta di concessioni e autorizzazioni
Le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio, da parte del comune di riferimento, a seguito di richiesta da parte dell’interessato, di una specifica concessione e/o autorizzazione.
E’ vietato occupare il suolo pubblico in assenza della concessione e/o autorizzazione, fatta eccezione per le occupazioni di urgenza o per casi di emergenza, nei quali viene rilasciato un provvedimento a sanatoria.

Chiunque intenda occupare, in via permanente ovvero temporanea, spazi o aree del territorio comunale, nonché aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve produrre al comune di riferimento apposita istanza, nella quale devono essere indicati:

  • le generalità, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
  • l’esatta individuazione della porzione di suolo comunale per la quale viene richiesta l’occupazione;
  • le caratteristiche dell’occupazione, la sua durata ed i motivi che ne sono a fondamento, la descrizione dell’opera che si intende eseguire e le sue modalità d’uso;
  • l’impegno a sostenere eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria ed il deposito di cauzioni, ove richieste;
  • la dichiarazione, resa dal richiedente, di sottostare alle prescrizioni contenute nelle leggi vigenti e nel presente regolamento, nonché a tutte le altre prescrizioni che l’Amministrazione comunale ritenesse di dover fissare in relazione alla domanda prodotta, tenuto conto delle esigenze di tutela del pubblico transito e della pubblica incolumità.

Qualora l’occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda deve essere corredata degli elaborati tecnici atti ad identificare l’opera stessa sottoscritti dal tecnico abilitato.
L’obbligo di richiesta ricorre anche nel caso in cui l’occupazione sia esente dal pagamento della tassa.

Rinnovo
Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione è rinnovabile alla scadenza. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dall’interessato prima della scadenza, sia nel caso di occupazioni permanenti quanto per le occupazioni temporanee.
La richiesta di rinnovo deve contenere l’indicazione degli estremi del provvedimento del quale si richiede il rinnovo e della durata per la quale viene chiesto il rinnovo stesso.
Alla richiesta di rinnovo deve essere allegata copia della ricevuta di versamento della tassa di occupazione e dell’eventuale canone di concessione. La tassa è dovuta in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Per le occupazioni permanenti la tassa si calcola moltiplicando la superficie occupata per la tariffa unitaria annuale definita dal comune di riferimento.
Per le occupazioni temporanee la tassa si calcola moltiplicando la superficie occupata per la tariffa unitaria e per il numero di giorni di occupazione definita dal comune di riferimento.

Ogni comune stabilisce le tariffe da applicare con Delibera di Giunta comunale.

Esenzioni
Le esenzioni dal pagamento della tassa sono quelle previste tassativamente dall’art. 49 del D.L.vo 507/93.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.L.vo 4.12.97 n. 460 sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), così come individuate ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.L.vo 460/97, per finalità perseguite nell’ambito delle attività espressamente individuate e riconosciute nel comma 1 lett. a) del D.L.vo 460/97.
In ogni caso occorre fare riferimento ai regolamenti comunali dei singoli enti.

Rimborsi

La restituzione di somme versate e non dovute può essere chiesta, mediante apposita istanza, nei termini di legge.

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COSA FARE

Il pagamento avviene mediante versamento sul conto corrente postale intestato al comune di Guardialfiera , utilizzando gli appositi bollettini in distribuzione presso l’ente, intestati a Comune di Guardialfiera servizio tesoreria n.° C.c 10774867.

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TEMPI DI EVASIONE

Per le occupazioni permanenti la denuncia deve essere presentata entro i termini previsti dal comune di riferimento.
Negli anni successivi la dichiarazione non deve essere ripresentata se sono rimaste invariate le condizioni di tassabilità.
Per le occupazioni temporanee l'obbligo di presentare la denuncia è assolto con il pagamento della tassa.

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NOTE

Riferimenti normativi:

  • Decreto Legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada)
  • Decreto Legislativo n. 495 del 1992
  • Decreto Legislativo n. 507 del 1993
  • Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446
  • Legge 23/12/1998 n. 448
  • Finanziaria '99
  • Legge 28/03/1991 n. 112 sul Commercio e relativo Regolamento D.M. n. 248/93
 
A chi rivolgersi
Ufficio Anagrafe e Servizi Demografici – C.so Umberto I, 26 – 86030 Guardialfiera (CB)
Referente:
D’Ascenzo Francesco
Telefono:
0874 840131 int.23
Fax:
09874 840535
E-mail:
comuneguardialfiera@virgilio.it
Orario al pubblico:
Dal lun. al sab. dalle 8,30 alle 12,30 – lun. e giov. dalle 15,30 alle 17,30.
 

 

 

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