Imposta sulla Pubblicità
INFORMAZIONI
La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in luoghi pubblici, permanente o temporanea, é soggetta all'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP).
L'imposta è dovuta da chi dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario. L'imposta si determina in base alle caratteristiche, all'ubicazione, alle dimensioni (in mq.) ed al periodo d'esposizione della pubblicità che s'intende realizzare.
L’installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del Comune anche nel caso in cui la pubblicità sia esente dal pagamento dell’imposta.
L’autorizzazione viene rilasciata con provvedimento dell’Autorità Comunale competente per la pubblicità, sia annuale che temporanea, realizzata con insegne, targhe, cartelli e altri manufatti finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari, striscioni, stendardi, pannelli luminosi ed altri impianti di pubblicità o propaganda.
Per le strutture provvisorie l’autorizzazione non è richiesta qualora il suolo occupato non superi i 50 cmq.
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Il richiedente, prima di iniziare la pubblicità, deve presentare al Comune di Guardialfiera apposita dichiarazione (vedi sezione Modulistica), anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente, nuova imposizione. Il Comune procederà al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazione degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia entro il medesimo termine.
Riduzioni
La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria,culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
EsenzioniSono esenti dall'imposta:
- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta,nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità,che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche,se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
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Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di protocollo della richiesta.
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Riferimenti normativi:
- Decreto Legislativo. n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 285 30/4/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 " Piano Generale degli Impianti Pubblicitari".
A chi rivolgersi Ufficio Tributi – C.so Umberto I, 26 – 86030 Guardialfier (CB)
Referente:D’Ascenzo Francesco
Telefono: 0874 840131 int.23
Fax: 09874 840535
E-mail: comuneguardialfiera@virgilio.it
Orario al pubblico: Dal lun. al ven. dalle 9,00 alle 12,30.
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